Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge al Parlamento fa seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007, con la quale sono stati decisi i ricorsi promossi da quattro regioni (fra cui la Toscana) avverso il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di seguito denominato «codice».
      In tale sentenza l'intera disciplina dei contratti pubblici è stata sostanzialmente ricondotta alle competenze legislative esclusive dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza. Viene quindi confermata pressoché interamente la legittimità costituzionale della ripartizione di competenze operata dagli articoli 4 e 5 del codice.
      A seguito di tale pronunzia, il legislatore toscano è intervenuto tempestivamente sulla recente legge regionale di attuazione del codice (legge regionale n. 38 del 2007), al fine di risolvere i profili di contrasto che essa presentava rispetto agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale.
      Contestualmente, si è ritenuto di proporre alcune disposizioni ad integrazione e modifica del codice, al fine di migliorare e rendere più compiuta la disciplina nazionale, attribuendo nel contempo rilievo all'esigenza - universalmente avvertita - di

 

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snellimento e semplificazione degli adempimenti prescritti dalle procedure di gara.
      In questo contesto, attraverso la presente proposta di legge:

          a) all'articolo 1 si propone l'integrazione dell'articolo 86 del codice in modo da prevedere per le stazioni appaltanti la facoltà di evitare la presentazione generalizzata delle giustificazioni da parte di tutti gli offerenti e di richiederle unicamente nel caso di verifica di anomalia. L'intento è quello di semplificare gli adempimenti posti a carico delle imprese per la partecipazione alle gare, divenuti oggi talmente gravosi da indurre alcune imprese alla rinunzia a presentare un'offerta, con effetti negativi sulla concorrenza. A tutela del lavoro e in particolare dei diritti retributivi dei lavoratori, il comma 2 impegna la stazione appaltante, nelle ipotesi in cui non si effettua valutazione di anomalia, a verificare comunque la congruità dell'offerta sul piano dell'incidenza dei costi del lavoro;

          b) all'articolo 2 si propone un miglioramento della progettazione in tema di sicurezza, attraverso la prescrizione di sviluppare i relativi contenuti nei tre livelli di progetto previsti dal codice, stimando i conseguenti oneri. La finalità è quella di assicurare fin dall'avvio della progettazione un'adeguata attenzione agli aspetti della sicurezza, sia per orientare le scelte progettuali che per garantire congrua copertura agli oneri connessi;

          c) all'articolo 3 si propone di introdurre, quali cause di risoluzione del contratto pubblico, le ipotesi di gravi violazioni degli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi del personale impiegato nell'appalto, nonché il ricorso a manodopera irregolare. La disposizione intende rafforzare la tutela della regolarità del lavoro;

          d) all'articolo 4 si propone di estendere ai servizi e alle forniture l'istituto del subentro, già presente nell'ordinamento relativamente ai lavori pubblici. La norma ha finalità di semplificazione e di omogeneizzazione del sistema degli appalti nei tre settori, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal codice;

          e) all'articolo 5 si propone di rendere obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili, superando la limitazione attuale della presenza di due o più imprese nel cantiere. La disposizione tende a potenziare la sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui la presenza di opere scorporabili rende in concreto possibile l'interferenza fra più imprese nel cantiere;

          f) all'articolo 6 si propone di introdurre una specifica causa di risoluzione del contratto di lavori pubblici, per gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, per la mancata cooperazione fra queste nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro. La norma persegue la finalità di rafforzare l'impegno delle imprese al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

 

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